Cass. pen. n. 41677 del 25 novembre 2010

Testo massima n. 1


Il giudice che ritenga di applicare una misura di sicurezza personale ha l'obbligo di motivare in ordine alla accertata attuale pericolosità sociale dell'imputato, mentre non è richiesta alcuna esplicita motivazione nel caso in cui detta pericolosità sia ritenuta insussistente.

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