Cass. civ. n. 16012 del 14 novembre 2002

Testo massima n. 1


Il diritto del possessore di buona fede ad un indennizzo, secondo la previsione dell'art. 1150 c.c., per i miglioramenti arrecati al bene altrui ed esistenti al tempo della restituzione, si correla all'incremento attuale ed effettivo che si verifica, in conseguenza di tali miglioramenti, nel patrimonio dell'attore in rivendicazione; pertanto ove il miglioramento consista in un'opera necessariamente destinata alla demolizione, deve escludersi la spettanza di tale indennizzo in considerazione della precarietà dell'aumento di valore conseguito dal fondo rivendicato.

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