Cass. civ. n. 34670 del 12 dicembre 2023
Testo massima n. 1
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PRONUNCIA DI INCOMPETENZA Omessa statuizione sulle spese - Mancata riassunzione dinanzi al giudice competente - Effetti - Improcedibilità dell’appello autonomamente proposto ai soli fini della pronuncia sulle spese.
Quando l'ordinanza dichiarativa dell'incompetenza non contenga, come sarebbe doveroso, la pronuncia sulle spese, l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione della causa dinanzi al giudice dichiarato competente rende improcedibile l'appello autonomamente proposto ai soli fini della pronuncia sulle spese.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 310 com. 4