Cass. civ. n. 34687 del 12 dicembre 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE Interpretazione del contratto - Comportamento delle parti - Sussidiarietà - Esclusione - Ragioni - Ricorso per cassazione - Modalità di formulazione della censura.


In tema di interpretazione del contratto, il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario, ma un parametro necessario e indefettibile, essendo le disposizioni degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, c.c., fondate sulla stessa logica che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo ed in diversa misura, segnala l'art. 12, comma 1, delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione, sebbene la censura in sede di legittimità dell'interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito imponga al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6935 del 1983

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1362
Cod. Civ. art. 1363
Cod. Proc. Civ. art. 366

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