Cass. civ. n. 3472 del 7 febbraio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE


Art. 12 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Assistenza tecnica - Contribuente in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica - Prevista possibilità di stare in giudizio personalmente - Applicabilità della regola al legale rappresentante di una società o di un ente - Sussistenza.


La regola posta dall'art. 12, comma 9, del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui i soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle corti di giustizia tributaria (tra i quali sono ricompresi i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti) possono stare in giudizio personalmente, opera anche nei casi in cui il soggetto partecipi al giudizio (non in proprio, ma) in rappresentanza di altri e, quindi, quale legale rappresentante di una società o di un ente.

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Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 com. 9 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 13210/2001

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