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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5807 del 10 maggio 1988

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5807 del 10 maggio 1988

Testo massima n. 1

Ai fini della contestazione delle circostanze aggravanti, mentre non è indispensabile l’indicazione delle relative disposizioni di legge, è necessario che nella formulazione dell’imputazione siano riportati gli estremi di fatto che costituiscono gli elementi circostanziali di aggravamento della fattispecie a struttura semplice, in vista della esigenza di una completa informazione dell’imputato, onde questi sia posto nella condizione di esercitare il suo diritto di difesa con riferimento ad un ben determinato campo di contestazioni e di accuse e per evitare che sia esposto alla possibilità di vedersi giudicare e condannare per un fatto del quale non abbia avuto preventiva integrale conoscenza. Alla carenza fattuale della contestazione non possono supplire né le specificazioni normative, tanto più quando non siano specificamente riferibili all’elemento circostanziale che si assume dedotto in contestazione, né la comunicazione al difensore del deposito in cancelleria della relazione di perizia medico legale, in quanto la contestazione dei dati obiettivi posti a base dell’accusa è atto riservato all’organo giudiziario ed è destinato alla persona a cui l’addebito è mosso e non al suo difensore. [ Fattispecie in tema di reato contro la vita e l’integrità fisica ].

Testo massima n. 1

Dalla formulazione letterale della disposizione normativa di cui all’art. 289 bis e, precisamente, dalla disgiunzione che in essa è posta tra finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico [ espressione quest’ultima sostituita con quella di ordinamento costituzionale dell’art. 11 L. 29 maggio 1982, n. 304 ] è agevole desumere che nell’ambito della fattispecie penale deve ricomprendersi qualsiasi condotta che, comprimendo la libertà dell’individuo, sia sorretta dall’una o dall’altro degli scopi espressamente tipizzati. Tale interpretazione trae ulteriore supporto dal rilievo che laddove il legislatore ha inteso perseguire esclusivamente attività terroristiche avvinte da un rapporto di strumentalità allo scopo del sovvertimento dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e posti a base della vigente organizzazione statuale, così come, appunto, nella previsione del delitto di cui all’art. 270 bis c.p., ha espressamente enunciato, nella formulazione del disposto normativo, come figura antigiuridica tipica, il compimento di atti terroristici finalizzati alla sola eversione.

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