Cass. pen. n. 34762 del 26 giugno 2024
Testo massima n. 1
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca “in executivis” - Solo se obbligatoria - Ablazione di un bene assoggettabile a confisca facoltativa - Istanza di restituzione - Presupposto per il suo accoglimento - Prova del diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso del bene - Fattispecie.
Il giudice dell'esecuzione, nell'esercizio del potere previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., può disporre la confisca solo se obbligatoria, ma, quando l'ablazione abbia riguardato un bene assoggettabile a confisca facoltativa, l'accoglimento dell'istanza di restituzione dell'interessato presuppone che questi fornisca la prova rigorosa del proprio diritto legittimo e giuridicamente apprezzabile al possesso del bene. (Fattispecie relativa a patente di guida rilasciata sulla base di documenti falsi, ritenuta prodotto del reato, e, dunque, soggetta alla disciplina della confisca facoltativa).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 48
Cod. Pen. art. 479