Cass. civ. n. 34765 del 12 dicembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Atto impositivo - Notificazione a mezzo posta - Prova del perfezionamento - Deposito dell'avviso di ricevimento - Sufficienza - Riferibilità all'atto impugnato - Onere probatorio del destinatario - Fattispecie.


In tema di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, la prova del perfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copia autentica dell'avviso di accertamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata secondo cui l'avviso di ricevimento della raccomandata, pur riportando un numero identificativo diverso da quello risultante dall'avviso di accertamento, era a quest'ultimo riconducibile, trattandosi di mero errore materiale, poiché era inverosimile che nello stesso giorno fossero stati notificati due atti impositivi diversi per una sola cifra).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16528 del 2018

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 com. 1 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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