Cass. civ. n. 3477 del 07 febbraio 2024

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO Promessa di pagamento non determinata nel quantum - Effetti in ordine alla prova del rapporto fondamentale - Onere del creditore di dimostrare l’effettivo ammontare della somma richiesta - Sussistenza.


La dichiarazione con la quale taluno si impegna a pagare un debito futuro, non determinato nel quantum, dispensa il creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale, restando, invece, a suo carico la dimostrazione dell'effettivo ammontare della somma pretesa, come cristallizzatosi in epoca successiva alla promessa.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13215 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1988
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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