Cass. pen. n. 8347 del 22 luglio 1988

Testo massima n. 1


Il reato previsto dal primo comma dell'art. 306 c.p. (bande armate) esige da parte dell'agente una iniziativa programmatica o una preparazione della costituzione dell'associazione mediante una operosa iniziativa che ne determini la nascita, ovvero ancora un'opera di coordinamento dei singoli adepti, in modo da assicurare la vita e l'efficienza della associazione e la disciplina interna e da promuovere l'incremento. Per concretare il delitto è sufficiente una sola di tali attività, non essendo richiesto il concorso delle varie qualifiche (organizzatore, promotore, fondatore, sovventore).

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