Cass. pen. n. 6582 del 29 aprile 1989
Testo massima n. 1
Il dolo specifico del delitto di banda armata, consistente nella speciale intenzione di commettere o far commettere uno o più delitti contro la personalità dello Stato indicati dall'art. 306 c.p., rappresenta un elemento di distinzione decisivo fra il delitto di cui all'art. 306 c.p. e l'associazione sovversiva, dato che nella figura delittuosa di cui all'art. 270 c.p. risultano essenziali il fine e la volontà di realizzare violentemente un certo programma politico di per sé anche non costituente reato, mentre manca il fine di commettere un delitto contro la personalità dello Stato, a parte altri elementi distintivi sia in ordine alla struttura interna e soprattutto alla indispensabile componente dell'armamento come sopra specificata.
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