Cass. pen. n. 3160 del 25 febbraio 1989
Testo massima n. 1
La banda armata — nelle due distinte ipotesi previste dal comma primo dell'art. 306 c.p. e dal comma secondo dello stesso articolo, quest'ultimo concernente la semplice partecipazione — rientra nel più vasto fenomeno associativo criminoso contro la personalità dello Stato e richiede, oltre la stabilità di un vincolo associativo tra una pluralità di consociati, proteso al conseguimento dello scopo comune — che ne costituisce il dolo specifico — di commettere uno o più delitti, non colposi, contro la personalità internazionale o interna dello Stato, la organizzazione in banda e la disponibilità di armi, requisiti specializzanti, per la cui sussistenza non è richiesto, rispettivamente, che la gerarchia interna sia di tipo militare burocraticamente concepito, o che ciascun partecipante sia effettivamente armato, bastando la disponibilità di armi in quantità adeguata al proseguimento dello scopo comune e la concreta possibilità di utilizzarle da parte degli associati. Proprio tali elementi specializzanti distinguono la banda armata dalla cospirazione politica mediante associazione, mentre gli scopi possono essere identici, ed anche dalla cospirazione politica mediante accordo la quale è caratterizzata dal semplice accordo, cioè dal momentaneo incontro di volontà per l'attuazione di un comune proposito criminoso, nonché dall'associazione sovversiva, reato che ha un ambito più limitato, essendo diretto soltanto a vietare determinate associazioni caratterizzate dall'uso della violenza per sovvertire gli ordinamenti economico-sociali costituiti nello Stato.
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