Cass. civ. n. 34851 del 13 dicembre 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Giudizio di cassazione - Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. - Giudizio tributario di merito - Applicabilità.


Anche il giudice tributario di merito può disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 363-bis c.p.c., in virtù del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'unicità della disciplina del giudizio di legittimità anche nel processo tributario (ex art. 62, comma 2, del citato d.lgs.), nonché della funzione nomofilattico-deflattiva del rinvio, volto a sollecitare l'anticipata enunciazione di un principio di diritto da parte della S.C., giudice di legittimità pure nella giurisdizione tributaria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 20924 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 363 bis
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62 com. 2

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