Cass. pen. n. 48541 del 18 dicembre 2003

Testo massima n. 1


La distinzione tra il delitto di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e quello di resistenza (art. 337 c.p.) risiede nel finalismo dell'azione violenta o minacciosa, che nel primo caso mira a coartare la volontà del pubblico ufficiale affinchè compia un'azione od una omissione contrarie ai doveri del suo ufficio, mentre nel secondo caso, ferma restando la libertà di determinazione del soggetto passivo, è diretta ad impedire il compimento dell'atto doveroso.

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