Cass. pen. n. 1639 del 28 aprile 1995

Testo massima n. 1


Nel delitto tentato il dolo deve essere diretto, in quanto soltanto da tale specie di elemento psicologico, non realizzandosi alcun evento, è possibile dedurre l'inequivoca direzione degli atti concretizzati dall'agente verso l'evento non realizzatosi per cause indipendenti dal suo comportamento, così come espressamente voluto dal legislatore con l'espressione «diretti in modo non equivoco a commettere un delitto» usata nel primo comma dell'art. 56 c.p. per qualificare gli atti, già di per sè idonei, posti in essere dall'agente del delitto tentato.

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