Cass. pen. n. 6879 del 9 giugno 1998

Testo massima n. 1


Con la legge 24 novembre 1981, n. 689 il legislatore ha modificato l'art. 334 c.p. intendendo mantenere nell'ambito di operatività della norma solo quelle fattispecie, perseguibili d'ufficio, che trovano fondamento nella violazione di vincoli di natura penale o amministrativa, scorporando da tale disposizione e trasferendo nel testo degli artt. 388 e 388 bis quelle ipotesi che trovano il loro fondamento in violazioni di vincoli di natura privatistica, perseguibili a querela, quale quella che attiene alle cose sottoposte a pignoramento, istituto che non perde la sua natura anche se creditore pignorante è lo Stato o altro ente pubblico. Ne consegue che, mentre sono perseguibili d'ufficio i reati il cui scopo è di tutelare il vincolo del sequestro disposto dal magistrato nel corso di un procedimento penale o dalla pubblica amministrazione nell'esercizio dei suoi poteri di autotutela (artt. 334 e 335 c.p.), è perseguibile a querela il reato di sottrazione del compendio pignorato (art. 388 c.p.), la cui funzione è quella di garantire un vincolo di natura civilistica.

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