Cass. pen. n. 7516 del 2 luglio 1994

Testo massima n. 1


La sottrazione di cose sottoposte a pignoramento nell'ambito di procedura per il recupero delle spese giudiziarie promosso dall'autorità amministrativa, integra l'ipotesi di reato previsto dall'art. 334 c.p. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel caso di procedimento penale o dall'autorità amministrativa) e non quella prevista dal successivo art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) e pertanto è perseguibile d'ufficio.

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