Cass. civ. n. 3494 del 11 febbraio 2025

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE


Termine ex art. 557, comma 2, c.p.c. - Violazione - Conseguenze - Estinzione della procedura - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Necessità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità.


La violazione del termine di 15 giorni previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, costituisce una ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 557 com. 2
Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

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Precedenti: Cass. civ. n. 35365/2023

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