Cass. civ. n. 3495 del 07 febbraio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO Professione di esperto contabile - Condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti - Disciplina dettata dal d.lgs. n. 139 del 2005 - Mancata iscrizione all'albo - Conseguenze - Integrazione del reato di esercizio abusivo della professione - Condizioni.


In tema di esercizio della professione di esperto contabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 2231 c.c. - il quale, in combinato disposto con l'art.1418 c.c., determina la nullità del contratto tra professionista e cliente quando il primo sia privo della prescritta iscrizione all'albo - va affermato che le condotte di tenuta della contabilità aziendale e di redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti integrano, nel vigore della disciplina dettata dal d.lgs. n. 139 del 2005, il reato di esercizio abusivo della suddetta professione, se svolte da persona non iscritta al relativo albo professionale in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, l'apparenza della prescritta iscrizione.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 15004 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2231
Decreto Legisl. 28/06/2005 num. 139
Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.

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