Cass. pen. n. 34999 del 29 maggio 2024
Testo massima n. 1
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE - Pluralità di reati - Continuazione non contestata - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Il giudice che pronuncia sulla richiesta di oblazione non può ritenere la continuazione tra reati, nel caso in cui questa non sia contestata nell'editto accusatorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'applicazione della continuazione, comportando la valutazione dei fatti-reato e la loro riconduzione ad un'unica azione o ad un unico disegno criminoso, postula che il procedimento penale sia portato a compimento e pervenga a un giudizio di responsabilità dell'imputato, che difetta nel caso in cui questo sia definito con oblazione, che incide a monte sui fatti-reato, determinandone l'estinzione e, quindi, l'improcedibilità dell'azione penale).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 162 CORTE COST.
Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 141
Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST.