Cass. civ. n. 3500 del 11 febbraio 2025
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - INESISTENZA
Rimedi esperibili avverso la sentenza inesistente - Actio nullitatis o impugnazione ordinaria - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
La cd. inesistenza giuridica o la nullità radicale di una sentenza può essere fatta valere o mediante un'autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis) esperibile in ogni tempo, oppure attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione dinanzi al giudice sovraordinato (secondo i casi, appello o ricorso per cassazione), i quali, tuttavia, come rimedi alternativi all'actio nullitatis, devono essere esperiti secondo le regole loro proprie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la pronuncia, ex art. 617 c.p.c., sull'opposizione al decreto di trasferimento di un bene venduto all'asta, asseritamente nulla per mancanza di firma del giudice, rilevando che la stessa avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per cassazione).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 2