Cass. pen. n. 35000 del 29 maggio 2024

Testo massima n. 1


SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Tutela penale dell'ambiente - Indumenti usati - Natura di rifiuti - Sussistenza - Ragioni.


In tema di tutela penale dell'ambiente, deve riconoscersi natura di rifiuti agli indumenti usati, abbandonati da chi ne abbia la detenzione, in quanto essi non possono essere ritenuti né sottoprodotti ex art. 182-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non derivando da un processo di produzione, né rifiuti che abbiano cessato di essere tali, postulando la cessazione l'esecuzione di operazioni di recupero debitamente autorizzate o, comunque, assoggettate a procedura semplificata ai sensi dell'art. 214 e segg. del citato d.lgs. n. 152 del 2006.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 18891 del 2018

Normativa correlata

Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. A) CORTE COST.
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 ter
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 214 CORTE COST.
Decr. Minist. min. ATM 13/10/2016 num. 264 art. 3 com. 1 lett. B)
DM Ambiente 05/02/1998 all. 1 art. 1 lett. 8)
Cod. Pen. art. 452 quater

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