Cass. civ. n. 3504 del 7 febbraio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE


Lavori socialmente utili e lavori per pubblica utilità - Qualificazione normativa del rapporto - Modalità concrete di svolgimento - Subordinazione - Indici - Conseguenze - Diritto alla retribuzione in base all'art. 2126 c.c. - Sussistenza.


In tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato - assumendo rilievo a tal fine l'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione pubblicistica e l'adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'amministrazione - con conseguente applicazione dell'art. 2126 c.c.

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Riferimenti normativi

Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 14
Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST.
Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8
Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 17101/2017

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