Cass. pen. n. 25877 del 25 luglio 2006
Testo massima n. 1
In caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter c.p.p., può disporsi la confisca «per equivalente» di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura non può eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la misura della quota di prezzo o profitto a lui attribuibile.
Testo massima n. 2
Qualora il profitto tratto da taluno dei reati per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter c.p., è prevista la confisca per equivalente, sia costituito da danaro, l'adozione del sequestro preventivo in vista dell'applicazione di detta misura non può essere subordinata alla verifica che il danaro sia confluito nella effettiva disponibilità dell'indagato giacché, altrimenti, si verrebbe a ristabilire la necessità di un nesso pertinenziale tra la «res» ed il reato che la legge, con l'istituto della confisca per equivalente, ha inteso invece escludere.
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