Cass. civ. n. 35092 del 14 dicembre 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI Prestazione di struttura sanitaria convenzionata con il S.S.N. - Natura - Contratto a favore di terzi - Ritardo nel pagamento del corrispettivo da parte dell'amministrazione obbligata - Conseguenze - Interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 - Applicabilità.


Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N. erogate agli assistiti in base ad un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto 2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17665 del 2019

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1219
Cod. Civ. art. 1411
Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 2
Decreto Legisl. 09/10/2002 num. 231 art. 5
Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 com. 5 CORTE COST. PENDENTE
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

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