Cass. civ. n. 35101 del 14 dicembre 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - IN GENERE Esecuzione forzata degli obblighi di fare - Liquidazione del compenso dell’ausiliare - Giudice dell’esecuzione - Competenza - Sussistenza - Fondamento.


In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il giudice dell'esecuzione è competente a liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura, siano essi direttamente nominati dal giudice oppure designati con suo assenso o per sua indicazione o istruzione, poiché l'art. 614 c.p.c. attribuisce all'autorità giurisdizionale, organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell'esecuzione, ivi, dunque, incluse quelle relative agli ausiliari.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 8115 del 1999

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 614
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

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