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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7964 del 26 agosto 1997

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7964 del 26 agosto 1997

Testo massima n. 1

In caso di cosa sottoposta a sequestro probatorio su iniziativa della polizia giudiziaria, è del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità del reato di sottrazione o danneggiamento di cosa sottoposta a sequestro, di cui all’art. 334, comma secondo, c.p., il fatto che il sequestro sia stato convalidato dal pubblico ministero oltre il termine stabilito dall’art. 355 c.p.p., in quanto solo la giuridica inesistenza del sequestro fa venire meno il reato in questione; mentre eventuali cause di invalidità o di inefficacia di esso non autorizzano alcun atto di disposizione della cosa sequestrata fino a quando dette cause non siano state formalmente riconosciute dal giudice che sia stato al riguardo investito attraverso l’attivazione dei normali rimedi giuridici.

Testo massima n. 1

In tema di violazione dei sigilli, di cui all’art. 349 c.p., oggetto della tutela penale non è la cosa su cui sono apposti i sigilli, ma il mezzo giuridico che assicura la intangibilità della stessa. Ne consegue che tale ipotesi delittuosa non è integrata qualora i sigilli non siano stati apposti. [ Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto configurabile il diverso reato di cui all’art. 334, comma secondo, c.p., avendo l’agente utilizzato un impianto sottoposto a sequestro probatorio su cui non erano stati apposti i sigilli, determinando una irreversibile alterazione della consistenza di esso ].

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