Cass. pen. n. 35124 del 12 giugno 2024

Testo massima n. 1


REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - CONTRAVVENZIONI


Esercizio di attività imprenditoriale in mancanza della prescritta autorizzazione - Parere professionista di fiducia - Scusabilità dell'errore - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


In tema di elemento soggettivo nelle contravvenzioni, non è scusabile l'errore dell'agente che, su suggerimento del professionista di fiducia, intraprende "sine titulo" un'attività commerciale per il cui esercizio è richiesta l'autorizzazione e che contestualmente ne ignori la necessità o la latitudine, in quanto l'agente modello, ove sia dubbia la necessità del titolo, è tenuto ad astenersi dall'agire o, comunque, a richiedere informazioni qualificate alla pubblica amministrazione. (Fattispecie in tema di attività di raccolta e trasporto di rifiuti).

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Riferimenti normativi

Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1
Cod. Pen. art. 47
Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Costituzione art. 27

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Precedenti: Cass. pen. n. 14077/2024

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