Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10973 del 15 ottobre 1986

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10973 del 15 ottobre 1986

Testo massima n. 1

Il difensore, allorché esercita il proprio ministero nel processo penale, non riveste né la qualifica di pubblico ufficiale né quella di incaricato di pubblico servizio, bensì quello di esercente un servizio di pubblica necessità, atteso che il suo ruolo nel procedimento, nonostante i rilevanti aspetti pubblicistici che lo circondano, attiene essenzialmente alla cura ed alla tutela degli interessi processuali dell’imputato o di altra parte privata.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze