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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8441 del 1 agosto 1995

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8441 del 1 agosto 1995

Testo massima n. 1

La trascrizione non costituisce un elemento integrante della fattispecie negoziale, ma attua solo una pubblicità [ di regola ] dichiarativa, per cui essa non ha efficacia sanante dei vizi dell’atto, ma può solo costituire un elemento della fattispecie legale dell’acquisto per usucapione abbreviata, ai sensi degli artt. 1159 e 1159 bis c.c. Ne deriva che non pub essere invocata come titolo la nota di trascrizione redatta, per errore di compilazione del notaio rogante, a favore di persona diversa dall’effettivo acquirente che aveva stipulato l’atto pubblico di acquisto.

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