Cass. pen. n. 9632 del 30 ottobre 1981
Testo massima n. 1
La parificazione agli effetti penali della denuncia tardiva all'omissione di denuncia, che è reato ad effetto istantaneo, non concretizza diversa ipotesi delittuosa ma sta a significare che la denunzia è sempre omessa, anche quando viene effettuata in ritardo.