Cass. pen. n. 493 del 26 febbraio 1970

Testo massima n. 1


Il reato, principale, di omessa denunzia di reato si consuma nel momento in cui si verifica la omissione e l'abolitio criminis del reato subordinato (quello, cioè, che doveva essere denunziato; nella specie: contravvenzioni al codice stradale successivamente depenalizzate) costituisce un posterius irrilevante agli effetti della punibilità del reato principale.

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