Cass. civ. n. 3524 del 06 febbraio 2023

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Decreto di convocazione privo di firma digitale del giudice - Accertamento mediante rinvio a consulenza di parte - Limiti - Conseguenze - Inesistenza del provvedimento - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Esclusione.


In tema di dichiarazione di fallimento, la mancanza della sottoscrizione digitale del giudice nel decreto di convocazione notificato alla parte rende l'atto non semplicemente nullo, ma inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c.; conseguentemente, ove detto vizio sia denunciato in sede di reclamo, l'accertamento circa la valida presenza di detta sottoscrizione digitale da parte del giudice d'appello non può avvenire mediante acritico recepimento di una perizia stragiudiziale prodotta dal curatore, trattandosi di mera allegazione defensionale di cui il giudice, per il principio del libero convincimento, deve fornire adeguata motivazione, qualora contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1275 del 2011

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 125
Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3

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