Cass. pen. n. 696 del 24 aprile 1993

Testo massima n. 1


Soggetto attivo del delitto di false informazioni al pubblico ministero può essere soltanto colui che sia stato richiesto personalmente dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini. Non è quindi, punibile a norma dell'art. 371 bis, c.p. chi, richiesto dalla polizia giudiziaria — anche per delega del pubblico ministero — renda dichiarazioni false o reticenti.

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