Cass. civ. n. 35305 del 18 dicembre 2023
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE Commissario straordinario - Compensazione del credito maturato dalla società anteriormente alla procedura - Estinzione del credito prededucibile nei confronti della procedura - Configurabilità.
In tema di amministrazione straordinaria, il commissario straordinario può opporre in compensazione, in base alle ordinarie regole civilistiche, il credito maturato dalla società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria antecedentemente all'apertura della procedura, ad estinzione del corrispondente credito prededucibile che il debitore di quella somma vanti nei confronti dell'amministrazione straordinaria per l'effetto della prosecuzione di rapporti contrattuali dopo l'apertura della procedura.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1241
Cod. Civ. art. 1242
Cod. Civ. art. 1243