Cass. civ. n. 35314 del 18 dicembre 2023
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE Privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c. per il coltivatore diretto - Applicabilità al creditore costituito in forma societaria - Esclusione.
Il privilegio riconosciuto ex art. 2751-bis, n. 4, c.c. riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica, essendo escluso per il creditore costituito in forma societaria.