Cass. civ. n. 35314 del 18 dicembre 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE Privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c. per il coltivatore diretto - Applicabilità al creditore costituito in forma societaria - Esclusione.


Il privilegio riconosciuto ex art. 2751-bis, n. 4, c.c. riguarda il solo coltivatore diretto persona fisica, essendo escluso per il creditore costituito in forma societaria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11917 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 4 CORTE COST.

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