Cass. civ. n. 3532 del 07 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI Procedimento disciplinare a carico di psicologi – Impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dall’ordine degli psicologi – Pubblico Ministero – Litisconsorte necessario in sede processuale – Sussistenza – Fondamento.


In tema di procedimento disciplinare a carico di psicologi, nel giudizio che ha inizio con l'impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dal relativo ordine professionale, il P.M. é litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., in quanto l'art. 17 della l. n. 56 del 1989 prevede che la delibera del consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi in materia di sanzioni disciplinari può essere impugnata, oltre che dal professionista, anche dal procuratore della repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 17324 del 2015

Normativa correlata

Legge 18/02/1989 num. 56 art. 17
Legge 18/02/1989 num. 56 art. 19
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.

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