Cass. civ. n. 3532 del 07 febbraio 2024
Testo massima n. 1
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI Procedimento disciplinare a carico di psicologi – Impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dall’ordine degli psicologi – Pubblico Ministero – Litisconsorte necessario in sede processuale – Sussistenza – Fondamento.
In tema di procedimento disciplinare a carico di psicologi, nel giudizio che ha inizio con l'impugnazione della delibera adottata in sede disciplinare dal relativo ordine professionale, il P.M. é litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 70, comma 1, n. 1 c.p.c., in quanto l'art. 17 della l. n. 56 del 1989 prevede che la delibera del consiglio regionale o provinciale dell'ordine degli psicologi in materia di sanzioni disciplinari può essere impugnata, oltre che dal professionista, anche dal procuratore della repubblica presso il tribunale competente per territorio.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 18/02/1989 num. 56 art. 19
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST.