Cass. pen. n. 15345 del 21 novembre 1990

Testo massima n. 1


La ritrattazione opera come causa di non punibilità del reato di falsa testimonianza se si verificano due condizioni, non alternative, ma inscindibili, e cioè che la ritrattazione avvenga nello stesso processo penale in cui il teste ha prestato il suo ufficio (e non in separato autonomo processo per falsa testimonianza) e nei termini di cui all'art. 376 c.p. Ne consegue che la ritrattazione fatta nel processo di falsa testimonianza non è efficace per escludere la punibilità del reato, a nulla rilevando che essa sia venuta a conoscenza dell'autorità davanti alla quale è stata consumata la falsità e che essa l'abbia utilizzata insieme con altri elementi processuali.

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