Cass. pen. n. 9522 del 12 novembre 1983
Testo massima n. 1
Se il teste contro cui sia stata pronunciata condanna per il reato di cui all'art. 372 c.p. ritratta il falso nell'ambito del procedimento principale, rimasto sospeso per dar corso al giudizio per la falsa testimonianza, l'efficacia di tale ritrattazione potrà essere riconosciuta nel giudizio di appello sulla falsa testimonianza, con la conseguente dichiarazione di non punibilità dell'imputato.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi