Cass. pen. n. 403 del 22 febbraio 1974
Testo massima n. 1
Qualora la falsa deposizione sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero, prima che sulla domanda giudiziale sia pronunziata sentenza definitiva, anche se non irrevocabile. Per sentenza definitiva non irrevocabile, agli effetti di cui all'art. 376 c.p., deve intendersi la sentenza emessa in primo grado, in appello o in sede di rinvio, con cui viene deciso completamente il merito. Il delitto di cui all'art. 372 c.p., infatti, è diretto a tutelare il normale ed efficace funzionamento dell'attività giudiziaria, che non deve essere fuorviata o insidiata da falsità o reticenze da parte dei testimoni: pertanto il legislatore ha voluto, per la falsa testimonianza intervenuta in una causa civile, attribuire efficacia esimente esclusivamente alla ritrattazione effettuata prima che sul merito si pronunzi il giudice di primo grado, di appello o di rinvio avanti al quale è stato deposto il falso. Scopo della causa di non punibilità è quello di indurre il reo ad eliminare le conseguenze della sua condotta criminosa, onde la ritrattazione deve avvenire prima che la falsa testimonianza abbia potuto pregiudicare, con la pronunzia del giudice avanti al quale è stato deposto il falso, la decisione sulla domanda giudiziale, sia pure in modo non irrimediabile per la possibilità di impugnazioni.
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