Cass. civ. n. 8032 del 3 ottobre 1994

Testo massima n. 1


Con riferimento al principio, di cui agli artt. 1141 e 1164 c.c., per cui, ai fini del possesso utile all'usucapione, è necessaria l'interversione del possesso, specie con riferimento alla situazione di chi sia detentore in virtù di rapporto obbligato, va ritenuto che nel caso in cui un terreno oggetto di rapporto di affittanza agricola, sia stato acquistato da alcuni dei coltivatori, e per gli altri sia proseguita la coltivazione pro quota del fondo, il possesso utile a favore di questi ultimi si configura automaticamente, per il venir meno del rapporto obbligatorio per effetto della vendita, dalla quale decorre il termine per l'usucapione.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi