Cass. pen. n. 12016 del 29 settembre 1977

Testo massima n. 1


Perché si realizzi il reato di subornazione è necessario che il subornato assuma la qualità di testimone con la citazione, anche orale, dinanzi al giudice o al P.M. mentre non acquista tale qualità chi sia esaminato dagli organi di polizia giudiziaria di propria iniziativa e su delega del magistrato. Pertanto, le sollecitazioni a deporre il falso, rivolte a persone che possono essere chiamate a testimoniare davanti al magistrato, ma non ancora formalmente designate come testimoni, non sono punibili.

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