Cass. civ. n. 35365 del 18 dicembre 2023

Testo massima n. 1


ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - TERMINI PER L'ISTANZA - IN GENERE Istanza di vendita - Omesso o tardivo deposito - Conseguenze - Estinzione della procedura - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità.


Nell'espropriazione forzata l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l'estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10238 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 630 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 497
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 501

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