Cass. civ. n. 35365 del 18 dicembre 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - TERMINI PER L'ISTANZA - IN GENERE Istanza di vendita - Omesso o tardivo deposito - Conseguenze - Estinzione della procedura - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità.
Nell'espropriazione forzata l'omesso o tardivo deposito dell'istanza di vendita ex art. 497 c.p.c. determina la perdita di efficacia del pignoramento e, quindi, l'estinzione della procedura esecutiva, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 497
Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 501