Cass. civ. n. 3543 del 06 febbraio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO Sentenza fondata su questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio - Omessa sottoposizione della stessa al contraddittorio delle parti - Nullità della sentenza - Sussistenza - Condizioni- Fattispecie.


La nullità per difetto di forma di un contratto concluso da un ente territoriale, integra una questione mista di fatto e di diritto che, ove rilevata d'ufficio dal giudice, senza essere indicata alle parti, comporta la nullità della sentenza che su tale questione si fondi, per violazione del diritto di difesa, quante volte la parte che se ne dolga prospetti in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio sulla predetta questione fosse stato tempestivamente attivato. (Nel caso di specie, relativo ad un contratto concluso mediante scambio di corrispondenza commerciale fra il Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania e la società incaricata del servizio di smaltimento, la S.C. ha escluso la nullità della sentenza, non avendo in concreto la ricorrente precisato la natura e l'entità del pregiudizio subito per effetto del rilievo officioso del vizio di forma operato dal giudice del gravame, la cui sentenza è stata invece cassata con rinvio).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 22778 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 101
Costituzione art. 24
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16
Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE