Cass. civ. n. 3549 del 11 febbraio 2025

Testo massima n. 1


L'ordinanza che dichiara la litispendenza, in quanto recante una pronuncia sulla sola competenza, è impugnabile con il regolamento necessario, ai sensi dell'art. 42 c.p.c., e non con il ricorso ordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., che, se erroneamente proposto, può essere oggetto di esame come regolamento di competenza, qualora ne soddisfi i requisiti di forma e di sostanza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta successivamente alla scadenza del termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 47 c.p.c.).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 42

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Precedenti: Cass. civ. n. 8975/2022

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