Cass. civ. n. 35518 del 19 dicembre 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL'IMPONIBILE O DELL'IMPOSTA Creditore di procedura concorsuale - Rinuncia al credito - Emissione di nota di rettifica IVA - Ragioni - Registrazione del cessionario insolvente - Necessità.
La rinuncia unilaterale al credito, da parte di un creditore di una procedura concorsuale, che pervenga all'organo gestore di quest'ultima, costituisce presupposto per l'emissione di nota di rettifica ai fini IVA, essendo ascrivibile ad un'ipotesi di mutamento degli elementi per determinare l'importo delle detrazioni, poiché preclude la rivalsa del cedente; pertanto, la nota deve essere registrata dal cessionario insolvente ai fini della rettifica della detrazione.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 2