Cass. civ. n. 3552 del 06 febbraio 2023

Testo massima n. 1


SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. - Azione dei creditori sociali - Termine di prescrizione quinquennale - Decorrenza - Individuazione - Intervenuto fallimento - Presunzione – Onere probatorio a carico dell’amministratore - Apprezzamento di fatto - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.


L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 24715 del 2015

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2394
Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

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