Cass. civ. n. 3552 del 06 febbraio 2023
Testo massima n. 1
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA' - IN GENERE Azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. - Azione dei creditori sociali - Termine di prescrizione quinquennale - Decorrenza - Individuazione - Intervenuto fallimento - Presunzione – Onere probatorio a carico dell’amministratore - Apprezzamento di fatto - Sindacabilità in Cassazione - Limiti.
L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2394 c.c., esercitata dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 l. fall., è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti; pertanto, in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione "iuris tantum" di coincidenza tra il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2949 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 146 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5