Cass. civ. n. 35537 del 19 dicembre 2023
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI
Minori - Positive relazioni socio-affettive con persone ad essi non legate da vincoli biologici – Interruzione ingiustificata operata dall’esercente responsabilità parentali sul minore – Condotta pregiudizievole ex art. 333 c.c. – Configurabilità - Azione spettante a soggetti diversi da quelli indicati nell’art. 336 c.c. - Esclusione – Potere di sollecitare l’iniziativa del P.M. – Sussistenza.
Coloro che, durante il periodo di affidamento extrafamiliare di un minore, abbiano consolidato con quest'ultimo positive relazioni socio-affettive, in mancanza di legami biologici, fondate su un provvedimento di affidamento o maturate de facto, non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva; tuttavia, l'interruzione ingiustificata di tali rapporti significativi, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, è riconducibile all'ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all'art 333 c.c., in relazione alla quale il giudice può adottare i provvedimenti più convenienti nell'interesse del minore, su istanza dei soli soggetti indicati dall'art. 336 c.c., laddove i soggetti non contemplati da detta norma possono sollecitare l'iniziativa del pubblico ministero, a tutela dei diritti e degli interessi dello stesso minore.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4 com. 5
Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 336 CORTE COST.