Cass. pen. n. 16022 del 17 novembre 1989
Testo massima n. 1
Ai fini della sussistenza del delitto di istigazione alla disobbedienza a leggi di ordine pubblico, previsto dall'art. 415 c.p., per leggi di ordine pubblico devono intendersi quelle che tendono a garantire la pubblica tranquillità e la sicurezza pubblica; conseguentemente tra esse non possono ricomprendersi le leggi fiscali, come del resto si evince dalla circostanza che il legislatore ha ritenuto di dover introdurre nell'ordinamento una norma specifica — e cioè l'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1559 — con la quale penalmente sanzionare, limitatamente a talune ipotesi, l'attività di chi istighi a non pagare le imposte o a ritardarne o a sospenderne il pagamento. (Nella specie la Cassazione ha escluso che l'istigazione a non effettuare il pagamento delle imposte dirette possa integrare il delitto di cui all'art. 415 c.p.).
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