Cass. civ. n. 7674 del 6 settembre 1994
Testo massima n. 1
Le cause di sospensione della prescrizione, previste dal R.D.L. 3 gennaio 1944, n. 1, sono opponibili anche al terzo possessore di diritti reali immobiliari — sì che non è applicabile l'esclusione prevista nei suoi confronti dall'art. 1166 c.c.— e sono rilevabili d'ufficio perché poste a tutela degli interessi della totalità dei cittadini, sull'intero territorio nazionale all'epoca interessato agli eventi bellici, e non soltanto degli interessi dei militari o delle persone al seguito di esse per ragioni di servizio.
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